PUBBLICAZIONI DI ENTI COLLETTIVI
Per ENTE COLLETTIVO s'intende qualsiasi organizzazione, istituzione, impresa o gruppo di persone, anche a carattere temporaneo, che abbia un nome con il quale sia formalmente identificato. Sono enti collettivi: associazioni, istituti, fondazioni, accademie, organizzazioni internazionali, autorità politico-territoriali e loro organi, chiese, ordini religiosi, partiti politici, scuole, archivi, musei, biblioteche, industrie, ditte commerciali, congressi, conferenze, commissioni e comitati, esposizioni, spedizioni scientifiche, etc. Le opere di più enti collettivi si trattano come le opere di più autori personali.
OPERE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, NORMATIVO O DOCUMENTARIO
Un ente è autore di quelle opere di carattere amministrativo, normativo o documentario che per loro natura siano espressione della sua attività.
Es.: Oggetti in avorio e osso nel Museo nazionale di Ravenna. Catalogo a cura di Luciana Martini
i.p. *Museo *nazionale <Ravenna> (E)
i.s. Martini, Luciana (C)
i.s Titolo
Es.: Chi, come, dove della stampa in Emilia-Romagna / Ordine dei giornalisti
i.p. *Ordine di *giornalisti : *Consiglio *regionale dell'Emilia-Romagna (G)
i.s. Titolo
Es.: Norme essenziali per la banca : direttiva comunitaria e decreto di attuazione dell'ABI
i.p. *Associazione *bancaria *italiana (E)
i.s. Titolo
OPERE DI CARATTERE INTELLETTUALE
Un ente si considera autore di quelle opere di carattere intellettuale che siano espressione del suo pensiero collettivo. L'opera non deve lasciare dubbi sulla paternità intellettuale dell'ente e quest'ultimo deve apparire in formale evidenza nel frontespizio. Al titolo, se non è generico, si fa scheda secondaria.
Es.: Roma internazionale. Dati, strutture, fonti dell'IRSES, Istituto
ricerche studi economici e sociali
i.p. *Istituto *ricerche *studi *economici e sociali (E)
i.s. Roma internazionale
Es.:Competenza e fragilità dell'anziano. Studio epidemiologico condotto, su una popolazione di ultrasessantacinquenni residenti a domicilio, dal Gruppo di ricerca geriatrica
i.p. *Gruppo di *ricerca *geriatrica (E)
i.s. Titolo
Es.: Oncologia in Italia negli anni ‘90. Atti del 17. congresso nazionale di oncologia. Catania, 13-16 novembre 1991
i.p. *Congresso *nazionale di *oncologia <17. ; 1991 ;
Catania> (R)
i.s. Titolo
Es.: Terza biennale di Cremona. Mostra d'Arte padana 21 febbraio-21 marzo 1993
i.p. *Mostra d'*arte *padana <3. ; 1993 ; Cremona> (R)
i.s. Titolo (fac.)
REDATTORE DI UN'OPERA DI ENTE COLLETTIVO
Se un'opera di un ente collettivo risulta prodotta materialmente da una persona, questa si considera autore subordinato e ad essa si intesta una scheda secondaria se il suo nome figura nel frontespizio o nelle fonti prescritte. Es.:
OPERE CHE NON SI SCHEDANO SOTTO L'ENTE
E' chiaro che se non sussistono le condizioni fin qui elencate, l'opera si scheda sotto il suo autore personale o sotto il titolo secondo le norme generali. All'ente, se figura nel frontespizio e se si ritiene necessario si farà scheda secondaria.
CONGRESSI, CONFERENZE, RIUNIONI
Congressi, conferenze, riunioni, simposi, giornate di studio sono enti a carattere temporaneo (tipo autore R) e come tali si considerano autori delle loro pubblicazioni che perciò si schedano sotto il nome formale con il quale tali enti sono identificati nel frontespizio. Es.:
Atti dell'8. Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo. Spoleto, 3-6 novembre 1981
i.p. *Congresso *internazionale di *studi sull'*alto Medioevo <8. ; 1981 ; Spoleto> (R)
Se la pubblicazione ha anche un titolo distintivo, la scheda principale si intesta ugualmente al nome formale del congresso, anche se in minor rilievo tipografico, al titolo si fa scheda secondaria. Es.:
Se il nome formale del congresso manca o se non figura nel frontespizio, la scheda principale si intesta al titolo. Al nome formale del congresso si può fare scheda secondaria se figura in altre parti del libro.
Congressi, riunioni, simposi tenuti periodicamente o comunque organizzati o promossi da un ente a carattere permanente, si schedano sotto il nome formale del congresso se compare nel frontespizio. Al nome dell'ente si fa scheda secondaria
MA: se il nome del congresso non è identificante o se manca, mentre è chiaro il nome dell'ente, allora la scheda principale avrà come intestazione il nome dell'ente a carattere permanente. All'eventuale titolo (se non è generico) si farà scheda secondaria. es.:
ma
9. Congresso nazionale. Atti dell'Associazione medici diabetologi, Riva del Garda, 12-15 maggio 1993
i.p. *Associazione *medici *diabetologi (E)
La riforma del codice civile. Atti del 13. congresso nazionale
dell'Associazione italiana giovani avvocati
i.p. *Associazione *italiana *giovani *avvocati (E)
i.s. Titolo
Quando il rapporto fra l'ente a carattere permanente e il congresso è espresso più genericamente e vi è quindi incertezza nella scelta dell'intestazione tra il nome dell'ente e il titolo, si darà la preferenza all'ente se il congresso è numerato e l'indicazione è nel frontespizio, in caso contrario al titolo. Es.:
Debito pubblico: teorie ed esperienze. Convegno di studio, Roma, 13-14 novembre 1990 [organizzato da] Fondazione Raffaele D'Addario
i.p. Titolo
i.s.*Fondazione *Raffaele *D'Addario (E)
Esposizioni e mostre sono enti a carattere temporaneo e come tali si considerano autori delle loro pubblicazioni, le quali si schedano sotto il nome formale con il quale tali enti sono identificati nel frontespizio. Es.:
6. Biennale della xilografia contemporanea. Omaggio ad Aldo
Galli. Carpi, 30 marzo-28 aprile 1991
i.p. *Biennale della *xilografia *contemporanea <6. ;
1991 ; Carpi>(R)
i.s. Tit.: Omaggio ad Aldo Galli
Se il nome formale della mostra manca oppure è presentato con minor rilievo rispetto al titolo o ha la funzione di spiegarlo allora la pubblicazione si scheda sotto il titolo. Si darà comunque sempre la preferenza al titolo qualora vi sia incertezza. Es.:
Secondo questa norma si schedano anche i cataloghi di esposizioni allestite da un ente (biblioteca, museo, galleria) con materiale proprio o di varia provenienza allo scopo di documentare un particolare fatto o un periodo artistico o culturale, intestazione principale al titolo, scheda secondaria all'ente se figura nel frontespizio
ma: se l'esposizione è allestita esclusivamente o prevalentemente allo scopo di presentare materiale posseduto dall'ente, allora la pubblicazione si scheda sotto il nome dell'ente con scheda secondaria per il titolo se non è generico. Es.:Acquisti e donazioni del Museo nazionale del Bargello: 1988-1992: Catalogo della Mostra a cura di Giovanna Gaeta Bertelà
i.p. *Museo *nazionale <Firenze> (E)
i.s. Gaeta Bertelà, Giovanna (D)
i.s. Titolo
(Scopo della pubblicazione è presentare il patrimonio del Museo)
Secondo le norme generali si schedano anche i cataloghi delle esposizioni dedicate ad un singolo artista e le mostre personali. Al nome dell'artista si fa scheda secondaria come pure all'autore materiale del catalogo, anche se presentato con particolare rilievo sul frontespizio. Es.:
AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI
Le costituzioni, i codici, le leggi, gli atti dei governi, i decreti, le ordinanze, i regolamenti si schedano sotto il nome del relativo stato o altra autorità politica o territoriale. Es.:
Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna
i.p. *Emilia-*Romagna (E)
i.s Titolo
Una costituzione, uno statuto o altro regolamento emanato da un'autorità diversa da quella alla quale il documento si riferisce, si schedano sotto il nome di questa seconda autorità, a meno che non sia evidente che lo scopo della pubblicazione è di presentare gli atti dell'autorità che ha emanato il documento. Si fa scheda secondaria per l'autorità che non è stata scelta come intestazione della scheda principale. Es.:
Una raccolta di documenti legislativi riferentesi a più autorita territoriali, ma emanati da un'unica autorità, si schedano sotto il nome di questa con scheda secondaria per il titolo. Es.:
Documenti legislativi di un'autorità locale (regione provincia comune) accompagnati da leggi dello stato o di altra autorità superiore che ad essa si riferiscono, si schedano di preferenza (tenendo conto dello scopo della pubblicazione) sotto il nome dell'autorità locale, con scheda secondaria per l'autorità superiore e per il titolo se non è generico. Es.:
Atti di governo di una persona si schedano sotto l'autorità in nome della quale vengono emanati, si fa scheda secondaria per la persona
ma:tutte le opere che non abbiano carattere ufficiale si schedano sotto il nome della persona. Es.:
Documenti legislativi accompagnati da note e commenti si schedano secondo la regola generale per l'opera principale e i contributi subordinati. Es.:
TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
I trattati e le convenzioni internazionali si schedano seguendo le norme generali per le opere di autori personali:
I concordati, i trattati, le convenzioni, conclusi tra la Santa Sede e uno stato, si schedano sotto la Santa Sede, con scheda secondaria per l'altro stato. Es.:
ATTI DI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli atti e le pubblicazioni ufficiali degli organi legislativi, amministrativi, giudiziari, militari e diplomatici, attraverso i quali uno stato o altra autorità territoriale esercita le sue funzioni, si schedano sotto il nome di tali organi. Ogni qual volta questo tipo di pubblicazioni siano firmate da una persona in qualità di funzionario rappresentante dell'organo, al nome della persona, se in evidenza nel frontespizio, si intesta una scheda secondaria. Sono pubblicazioni di questo genere:
PUBBLICAZIONI DI COLLETTIVITA' RELIGIOSE
Le collettività religiose organizzate si considerano autori delle loro pubblicazioni seguendo le norme per gli enti in genere, se non sono organizzate o non hanno un nome distintivo, le pubblicazioni si schedano sotto il titolo.
Assemblee di fedeli, del clero e adunanze di una collettività religiosa si schedano come gli altri congressi, cioè sotto il loro nome o, se questo non è identificante, sotto il nome della collettività. Es.:
LIBRI LITURGICI E ALTRE PUBBLICAZIONI RELIGIOSE
I libri liturgici, i catechismi, etc. si schedano sotto il nome della propria collettività religiosa solo se si presentano come pubblicazioni ufficiali. Ai titoli tradizionali si intestano schede secondarie. Es.:
i.p. *Chiesa *Cattolica (E)
i.s. Catechismus Romanus
I libri liturgici, le costituzioni, gli atti di ordini religiosi, di monasteri, si schedano sotto il nome di questi enti e non sotto il nome della collettività religiosa a cui appartengono. Dai titoli tradizionali si fanno schede secondarie. Es.:
i.p. *Francescani (E)
i.s. Titolo
Pubblicazioni religiose non ufficiali si schedano, secondo le norme generali, sotto il loro autore o sotto il titolo. Le regole degli ordini religiosi si schedano sotto il nome di chi le ha dettate. Es.:
i.p. Titolo
i.s. Bissoli, Cesare (C)
Regula beati patris Augustini
i.p. Augustinus, Aurelius <santo>(C)
SCRITTI DI CAPI DI COLLETTIVITA' RELIGIOSE
Gli scritti, anche ufficiali, dei capi di collettività religiose, si intestano al nome di questi, se è presentato come autore dello scritto e non semplicemente come firmatario di un atto amministrativo. Sono opere di questo genere le encicliche, le bolle, le lettere pastorali, etc. Per le raccolte di scritti di più papi e più vescovi della stessa diocesi si applicano le regole generali della catalogazione per autori. Es.:
Programmi pastorali diocesani, di Carlo Maria Martini
i.p. Martini, Carlo Maria (C)