AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI
Gli stati e le altre autorità territoriali hanno come forma accettata del nome quella correntemente usata per indicare il territorio al quale essi corrispondono o corrispondevano al momento della loro esistenza. Il nome del territorio è dato in italiano, se questa forma è comunemente usata, altrimenti nella lingua del paese. Si faranno opportuni rinvii dalle forme non utilizzate. Es.:
*Italia (E)
*Milano(E)
*Lombardo *Veneto (E)
*Connecticut (E)
La denominazione territoriale è però da preferire al nome del territorio nei casi in cui non ci sia corrispondenza. Es.:
Nel caso di cambiamento di denominazione di un'autorità territoriale deve corrispondere una nuova intestazione, ma il semplice cambiamento della forma istituzionale non necessita di una nuova intestazione. Es.:
*Russia | *Unione *Sovietica |
*Inghilterra | *Gran *Bretagna |
*Egitto | *Repubblica *araba *unita |
ORGANI DI AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI
Gli organi legislativi, amministrativi, giudiziari, militari e diplomatici hanno come forma accettata del nome quella nella lingua del paese, se la forma originale è facilmente accertabile. Il nome dell'organo è preceduto dall'intestazione della relativa autorità territoriale e separato da essa da 2 punti fra spazi. Dal nome degli organi si fa rinvio (codice di collegamento 8). Es.:
*Italia : *Camera dei *deputati (G)
non*Camera dei *deputati <Italia> (E)
*Bologna : *Assessorato al *bilancio (G)
non*Assessorato al *bilancio <Bologna> (E)
*Italia : *Prefettura di *Roma (G)
non*Prefettura di *Roma (E)
ma
*Biblioteca *comunale <Milano> (E)
(non si tratta di un organo amministrativo del Comune di Milano)
Un organo di un'autorità territoriale che sia subordinato ad altro organo legislativo, amministrativo, etc., ha come forma accettata il proprio nome preceduto dal nome della relativa autorità territoriale. Se tuttavia il nome dell'organo di per sé indica subordinazione o è insufficiente ad identificarlo, lo si farà precedere dal nome dell'organo da cui dipende. Es.:
*Italia : *Ufficio *centrale per i beni librari e gli istituti culturali (G)
non*Italia : *Ministero per i *beni culturali e ambientali : Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali (G)
ma
*Italia : *Bersaglieri : Reggimento <10.> (G)
*Italia : *Ministero per i *beni culturali e ambientali : Ufficio studi (G)
CAPI DI AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI
L'intestazione per il capo di un'autorità territoriale è costituita direttamente dal nome dell'autorità, senza ulteriori specificazioni (Il codice di responsabilità sarà 1 se si tratta di opera di carattere non ufficiale, sarà 3 se la persona parla in nome dell'autorità di cui fa parte)
Le collettività religiose hanno come forma accettata il nome con il quale sono identificate nelle loro pubblicazioni e nella lingua ufficiale dell'ente. Varianti del nome si riportano alla forma più frequentemente usata o a quella tradizionale. Es.:
Per le pubblicazioni della Chiesa romana nel suo insieme e degli ordini e congregazioni che non abbiano carattere locale si usa la forma breve del nome nella lingua italiana. Dalle altre forme in latino, considerate varianti, si fa rinvio. Es.:
*Agostiniani (E)
non*Ordo *fratrum *eremitarum *sancti Augustini (E)
*Barnabiti (E)
non*Ordo *clericorum *regularium *sancti Pauli Barnabitarum (E)
*Carmelitani (E)
non *Ordo *fratrum *carmelitanum (E)
*Domenicani (E)
non*Ordo *fratrum *praedicatorum (E)
*Salesiani (E)
non*Societas *sancti *Francisci *Salesii (E)
Nei casi in cui non sia possibile stabilire la lingua ufficiale o la denominazione dell'ente nella lingua ufficiale, si adotta la forma tradizionale in italiano con cui l'ente è conosciuto. Le chiese orientali hanno come forma accettata il nome in italiano. Es.:
I concili della Chiesa hanno come intestazione principale la voce Concilio seguita dall'indicazione del luogo in cui furono tenuti o dall'aggettivo equivalente. Dalla forma con cui appaiono sul frontespizio, se è diversa, e dal nome in latino si fanno rinvii. Es.:
*Concilio di *Trento <1545-1563> (R)
non*Concilium *Tridentinum <1545-1563> (R)
*Concilio *vaticano <2. ; 1962-1965>(R)
non*Concilium *Vaticanum <2. ; 1962-1965> (R)
ORGANI DI COLLETTIVITA' RELIGIOSE
Gli organi di collettività religiose seguono le norme generali. Le sacre congregazioni e gli altri uffici della curia romana hanno come intestazione principale Santa Sede, seguita dal loro nome in italiano e nella forma più breve; dai loro nomi si fa rinvio alla forma completa dell'intestazione. Es.:
SANTA SEDE E STATI DELLA CHIESA
Gli atti della Chiesa romana come soggetto di diritto internazionale hanno come intestazione principale Santa Sede. Nunziature, internunziature e delegazioni apostoliche vengono indicate con l'espressione Santa Sede seguita dai termini Nunziatura apostolica, Internunziatura apostolica, Delegazione apostolica e dal nome del paese a cui si riferiscono. Es.:
Le pubblicazioni di carattere amministrativo degli stati della Chiesa fino al 1870 si schedano sotto Stato pontificio, dopo il 1929 sotto Città del Vaticano
Il titolo uniforme viene usato principalmente come accesso per riunire sotto un'unica denominazione opere che nelle varie edizioni o traduzioni possono avere avuto titoli diversi e riguarda opere con o senza autore. Per ragioni di uniformità è stato convenuto in SBN di utilizzare il titolo uniforme solo nei casi in cui tale titolo è stato controllato nei repertori accreditati come le bibliografie nazionali. Il titolo uniforme ha natura A e viene collegato al titolo dell'edizione con il codice di collegamento 9. Se non si è potuto controllare, tale titolo si considera originale (natura B) e si lega con codice di collegamento 6.
Per la scelta del titolo uniforme nelle opere anonime si adotta normalmente il titolo dell'opera nella lingua originale, possibilmente come figura nella 1. ed., e comunque facendo sempre riferimento ai repertori. Es.:
Se nelle edizioni di un'opera è più frequentemente usato un titolo diverso da quello della 1. edizione, esso è da preferire. Es.:
Per le edizioni della Bibbia e delle sue parti si adotta come intestazione uniforme la voce italiana appropriata secondo le apposite norme (Appendice 1. delle RICA). Es.:
*Bibbia. Nuovo Testamento. Vangelo secondo Giovanni (A 9)
Il *Vangelo secondo Giovanni / tradotto dal greco da
Salvatore Quasimodo
Se il titolo originale di un'opera è in una lingua che ricorre meno frequentemente nelle raccolte, si preferisce come titolo uniforme il titolo tradotto in una lingua comune, con precedenza per l'italiano. Es.:
Per le opere della letteratura greca, classica e bizantina e delle letterature dell'Oriente antico, si adotta come titolo uniforme il titolo latino con cui sono generalmente citate e spesso edite. Se questo manca, si adotta il titolo con cui l'opera è identificata nella 1. ed. del testo originale traslitterato con legame M6B. Es.:
*De sublimitate (A 9)
*Peri hypsous (M)
Per opere citate nei comuni repertori con un titolo tradizionale, questo è adottato come intestazione uniforme. Es.:
*Chanson de Roland (A 9)
*Roncesval
*Nibelungenlied (A 9)
*Aventiure von den Nibelungen
*Nibelungenlied (A 9)
Das *Lied der Nibelungen
Se un'opera è nota con una designazione tradizionale che non è il titolo, tale designazione, possibilmente in italiano, può essere adottata come titolo uniforme. Es.:
*Libro dei morti
Se opere diverse hanno lo stesso titolo, o la stessa opera ha varianti notevoli, si aggiunge una qualificazione tra parentesi uncinate. Es.:
*Bibbia. Nuovo Testamento <in italiano>