AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI

Gli stati e le altre autorità territoriali hanno come forma accettata del nome quella correntemente usata per indicare il territorio al quale essi corrispondono o corrispondevano al momento della loro esistenza. Il nome del territorio è dato in italiano, se questa forma è comunemente usata, altrimenti nella lingua del paese. Si faranno opportuni rinvii dalle forme non utilizzate. Es.:

*Francia (E)
non *France(E)
non*Republique *Francaise (E)

*Italia (E)
*Milano(E)
*Lombardo *Veneto (E)
*Connecticut (E)

La denominazione territoriale è però da preferire al nome del territorio nei casi in cui non ci sia corrispondenza. Es.:

*Regno d'*Italia <1805-1814>(E)
*Repubblica *italiana <1802-1805>(E)
(il termine geografico Italia, contenuto nel nome dei due enti, indica un territorio più ampio di quello degli enti stessi, quindi non sarebbe appropriato)

*Repubblica *Cisalpina (E)
*Repubblica *Cispadana (E)
*Sacro *romano *impero (E)
*Stato *pontificio (E)
*Repubblica *araba *unita (E)
*Unione *Sovietica (E)

Nel caso di cambiamento di denominazione di un'autorità territoriale deve corrispondere una nuova intestazione, ma il semplice cambiamento della forma istituzionale non necessita di una nuova intestazione. Es.:

*Russia *Unione *Sovietica
*Inghilterra *Gran *Bretagna
*Egitto *Repubblica *araba *unita
ma
*Italia (sia per il Regno d'Italia dopo l'unità che per l'attuale Repubblica)

ORGANI DI AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI

Gli organi legislativi, amministrativi, giudiziari, militari e diplomatici hanno come forma accettata del nome quella nella lingua del paese, se la forma originale è facilmente accertabile. Il nome dell'organo è preceduto dall'intestazione della relativa autorità territoriale e separato da essa da 2 punti fra spazi. Dal nome degli organi si fa rinvio (codice di collegamento 8). Es.:

*Belgio : *Ministère de l'*agriculture(G)
non *Ministère de l'*agriculture <Belgio> (E)

*Italia : *Camera dei *deputati (G)
non*Camera dei *deputati <Italia> (E)

*Bologna : *Assessorato al *bilancio (G)
non*Assessorato al *bilancio <Bologna> (E)

*Stato *pontificio : *Guardia *civica (G)
non*Guardia *civica <Stato pontificio> (E)

*Italia : *Prefettura di *Roma (G)
non*Prefettura di *Roma (E)

ma
*Biblioteca *comunale <Milano> (E)
(non si tratta di un organo amministrativo del Comune di Milano)

Un organo di un'autorità territoriale che sia subordinato ad altro organo legislativo, amministrativo, etc., ha come forma accettata il proprio nome preceduto dal nome della relativa autorità territoriale. Se tuttavia il nome dell'organo di per sé indica subordinazione o è insufficiente ad identificarlo, lo si farà precedere dal nome dell'organo da cui dipende. Es.:

*Italia : *Commissione *parlamentare .... (G)
non*Italia : *Parlamento : Commissione parlamentare .... (G)

*Italia : *Ufficio *centrale per i beni librari e gli istituti culturali (G)
non*Italia : *Ministero per i *beni culturali e ambientali : Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali (G)

ma
*Italia : *Bersaglieri : Reggimento <10.> (G)
*Italia : *Ministero per i *beni culturali e ambientali : Ufficio studi (G)

CAPI DI AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI

L'intestazione per il capo di un'autorità territoriale è costituita direttamente dal nome dell'autorità, senza ulteriori specificazioni (Il codice di responsabilità sarà 1 se si tratta di opera di carattere non ufficiale, sarà 3 se la persona parla in nome dell'autorità di cui fa parte)

COLLETTIVITA' RELIGIOSE

Le collettività religiose hanno come forma accettata il nome con il quale sono identificate nelle loro pubblicazioni e nella lingua ufficiale dell'ente. Varianti del nome si riportano alla forma più frequentemente usata o a quella tradizionale. Es.:

*Church of *England (E)
*Chiesa *apostolica in *Italia (E)
*Evangelische *Kirche in *Deutschland (E)

Per le pubblicazioni della Chiesa romana nel suo insieme e degli ordini e congregazioni che non abbiano carattere locale si usa la forma breve del nome nella lingua italiana. Dalle altre forme in latino, considerate varianti, si fa rinvio. Es.:

*Chiesa *cattolica (E)
non*Ecclesia *Romana (E)

*Agostiniani (E)
non*Ordo *fratrum *eremitarum *sancti Augustini (E)

*Barnabiti (E)
non*Ordo *clericorum *regularium *sancti Pauli Barnabitarum (E)

*Carmelitani (E)
non *Ordo *fratrum *carmelitanum (E)

*Domenicani (E)
non*Ordo *fratrum *praedicatorum (E)

*Salesiani (E)
non*Societas *sancti *Francisci *Salesii (E)

Nei casi in cui non sia possibile stabilire la lingua ufficiale o la denominazione dell'ente nella lingua ufficiale, si adotta la forma tradizionale in italiano con cui l'ente è conosciuto. Le chiese orientali hanno come forma accettata il nome in italiano. Es.:

*Chiesa *ortodossa (E)
*Chiesa *armena (E)
*Chiesa *etiopica (E)

CONCILI

I concili della Chiesa hanno come intestazione principale la voce Concilio seguita dall'indicazione del luogo in cui furono tenuti o dall'aggettivo equivalente. Dalla forma con cui appaiono sul frontespizio, se è diversa, e dal nome in latino si fanno rinvii. Es.:

*Concilio di *Basilea (R)

*Concilio di *Trento <1545-1563> (R)
non*Concilium *Tridentinum <1545-1563> (R)

*Concilio *vaticano <2. ; 1962-1965>(R)
non*Concilium *Vaticanum <2. ; 1962-1965> (R)

ORGANI DI COLLETTIVITA' RELIGIOSE

Gli organi di collettività religiose seguono le norme generali. Le sacre congregazioni e gli altri uffici della curia romana hanno come intestazione principale Santa Sede, seguita dal loro nome in italiano e nella forma più breve; dai loro nomi si fa rinvio alla forma completa dell'intestazione. Es.:

*Santa *Sede : *Sacra *congregazione per il culto divino (G)
non*Congregazione per il *culto *divino (E)
non*Congregatio rituum(E)

SANTA SEDE E STATI DELLA CHIESA

Gli atti della Chiesa romana come soggetto di diritto internazionale hanno come intestazione principale Santa Sede. Nunziature, internunziature e delegazioni apostoliche vengono indicate con l'espressione Santa Sede seguita dai termini Nunziatura apostolica, Internunziatura apostolica, Delegazione apostolica e dal nome del paese a cui si riferiscono. Es.:

*Santa *Sede : *Nunziatura *apostolica <Francia> (G)

Le pubblicazioni di carattere amministrativo degli stati della Chiesa fino al 1870 si schedano sotto Stato pontificio, dopo il 1929 sotto Città del Vaticano

TITOLI UNIFORMI

Il titolo uniforme viene usato principalmente come accesso per riunire sotto un'unica denominazione opere che nelle varie edizioni o traduzioni possono avere avuto titoli diversi e riguarda opere con o senza autore. Per ragioni di uniformità è stato convenuto in SBN di utilizzare il titolo uniforme solo nei casi in cui tale titolo è stato controllato nei repertori accreditati come le bibliografie nazionali. Il titolo uniforme ha natura A e viene collegato al titolo dell'edizione con il codice di collegamento 9. Se non si è potuto controllare, tale titolo si considera originale (natura B) e si lega con codice di collegamento 6.
Per la scelta del titolo uniforme nelle opere anonime si adotta normalmente il titolo dell'opera nella lingua originale, possibilmente come figura nella 1. ed., e comunque facendo sempre riferimento ai repertori. Es.:

*Across the space frontier (Natura A Codice 9)
*Al di là delle frontiere dello spazio

Se nelle edizioni di un'opera è più frequentemente usato un titolo diverso da quello della 1. edizione, esso è da preferire. Es.:

*Novellino (Natura A Codice 9)
Le *cento novelle antiche

Per le edizioni della Bibbia e delle sue parti si adotta come intestazione uniforme la voce italiana appropriata secondo le apposite norme (Appendice 1. delle RICA). Es.:

*Bibbia. Vecchio Testamento. Profeti maggiori. Isaia (A 9)
Il *libro del profeta Isaia / a cura di Guido Ceronetti

*Bibbia. Nuovo Testamento. Vangelo secondo Giovanni (A 9)
Il *Vangelo secondo Giovanni / tradotto dal greco da Salvatore Quasimodo

Se il titolo originale di un'opera è in una lingua che ricorre meno frequentemente nelle raccolte, si preferisce come titolo uniforme il titolo tradotto in una lingua comune, con precedenza per l'italiano. Es.:

*Mille e una notte

Per le opere della letteratura greca, classica e bizantina e delle letterature dell'Oriente antico, si adotta come titolo uniforme il titolo latino con cui sono generalmente citate e spesso edite. Se questo manca, si adotta il titolo con cui l'opera è identificata nella 1. ed. del testo originale traslitterato con legame M6B. Es.:

*Anthologia graeca (A 9)
*Anthologie grecque (Natura M)

*De sublimitate (A 9)
*Peri hypsous (M)

Per opere citate nei comuni repertori con un titolo tradizionale, questo è adottato come intestazione uniforme. Es.:

*Chanson de Roland (Natura A Codice 9)
La *Chanson de Roland ou de Roncevaux

*Chanson de Roland (A 9)
*Roncesval

*Nibelungenlied (A 9)
*Aventiure von den Nibelungen

*Nibelungenlied (A 9)
Das *Lied der Nibelungen

Se un'opera è nota con una designazione tradizionale che non è il titolo, tale designazione, possibilmente in italiano, può essere adottata come titolo uniforme. Es.:

*Rotuli del Mar Morto

*Libro dei morti

Se opere diverse hanno lo stesso titolo, o la stessa opera ha varianti notevoli, si aggiunge una qualificazione tra parentesi uncinate. Es.:

*Genesis <poema medio-alto tedesco>

*Bibbia. Nuovo Testamento <in italiano>

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