USO DEI SEGNI

ASTERISCO
  • Elimina elementi non validi per l'ordinamento (tipo autori A, B, C, D). Es.: al-*Farabi
  • Introduce obbligatoriamente le prime 4 parole significative degli enti (tipo autori R, E, G). Es.: *Società *italiana di *geografia
  • Introduce obbligatoriamente le prime 2 parole significative del primo ente subordinato (G). Es.: *Italia : *Ministero dell'*agricoltura
UNDERLINE Compatta gli elementi da considerare uniti per l'ordinamento (tipo autori A, B, C, D, E). Es.: Degli_Esposti ; Le_Corbusier ; *La_Spezia
DIESIS Fa proseguire il calcolo della chiave di ordinamento fino a sei caratteri nella seconda parte del nome (tipo autori A, B). Es.: Giovanni : dal#Pian del Carpine
DUE PUNTI Introducono obbligatoriamente la seconda parte del nome o l'ente subordinato (tipo autori A, B, C, D, G). Es.: Giovanni : Bosco
UNCINATE Racchiudono obbligatoriamente tutti i tipi di qualificazioni (tipo autori A, B, C, D, E, R, G). Es.: <santo> ; <1815-1901> ; <duca di Milano>
PUNTO E VIRGOLA Introducono obbligatoriamente ogni qualificazione successiva alla prima fra le parentesi uncinate (tipo autori A, B, E, R). Es.: <3. ; 1994 ; Bologna> ; <papa ; 2.>



ALLEGATI


SCHEMA RIASSUNTIVO RICA

AUTORI

PERSONALI

SCELTA INTESTAZIONE

1-40

FORMA INTESTAZIONE

49-92

Opere con autore

1-4

Scelta e forma del nome

50-53

Opere anonime o di attribuzione incerta

5-6

Opere anonime

82-92

Opere di più autori

7-11

Ordine degli elementi del nome

54-59

Opera principale e contributi subordinati

12-18

Categorie particolari di autori

60-63

Raccolte

19-21

Opere che si riferiscono ad altre opere

22

AUTORI

COLLETTIVI

Pubblicazioni di enti collettivi

23-28

Scelta e forma del nome

64-66

Congressi conferenze riunioni

29-30

Ordine degli elementi del nome

67-71

Esposizioni

31

Autorità politico-territoriali

32-36

Autorità politico-territoriali

72-75

Collettività religiose

37-40

Collettività religiose

76-81



QUANDO L'ENTE E' AUTORE?

RICA 23

PUBBLICAZIONI DI ENTI COLLETTIVI

RICA 24

OPERE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, NORMATIVO, DOCUMENTARIO, ESPRESSIONE DELLA SUA ATTIVITA'

OPERE DI CARATTERE INTELLETTUALE ESPRESSIONE DEL SUO PENSIERO COLLETTIVO

a) L'ente riferisce sulla propria organizzazione, programmi, attività.

a) Studi, ricerche, statistiche, risultato del lavoro collettivo dell'ente.

b) Leggi, statuti, regolamenti, norme con cui l'ente regola la propria attività.

b) Rapporti e lavori di comitati, commissioni e gruppi di studio.

c) Cataloghi di fondi o raccolte dell'ente

c) Atti di congressi, conferenze, simposi, etc.

d) Liste di prodotti e servizi connessi con l'attività dell'ente

d) Cataloghi di esposizioni

e) Risoluzioni, dichiarazioni, norme, documenti con cui l'ente esprime la sua posizione

Il nome dell'ente può

non

essere sul frontespizio

E' indispensabile una doppia condizione (di contenuto e formale) che renda espicita la paternità intellettuale dell'ente e che il suo nome compaia sul frontespizio




ENTI COLLETTIVI SENZA NOME FORMALE
RICA 25

Scelta intestazione: Titolo




OPERE CHE NON SI SCHEDANO SOTTO L'ENTE COLLETTIVO
RICA 27

Scelta intestazione:

  • Opere che non sono espressione della sua attività
  • Opere di carattere intellettuale che non si presentano espressamente e formalmente come espressione del suo pensiero o risultato della sua attività
  • Opere la cui paternità non appare sicura
  • Si intestano all'autore personale o al titolo, se il nome dell'ente figura nel frontespizio si creerà un legame secondario



PUBBLICAZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA,

SANTA SEDE, STATO PONTIFICIO,

CITTA' DEL VATICANO

Publicazioni di carattere ufficiale che riguardano la missione spirituale della Chiesa: Libri liturgici, catechismi, breviari, opere attraverso le quali la Chiesa esplica il proprio cultuo o professa la propria fede

CHIESA CATTOLICA

Pubblicazioni degli organi della Curia romana: congregazioni, tribunali, tutti gli uffici che coadiuvano il papa nel governo della Chiesa. Atti della Chiesa Romana come soggetto di diritto internazionale (Trattati, Concordati, Nunziature, etc.)

SANTA SEDE




Pubblicazioni di carattere amministrativo degli Stati della Chiesa, degli organi che regolano l'attività dell'ente territoriale

  • Fino al 1870 : STATO PONTIFICIO
  • Dopo il 1929 : CITTA' DEL VATICANO



AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI E COLLETTIVITA' RELIGIOSE

AUTORITA'

POLITICO-TERRITORIALI

COLLETTIVITA' RELIGIOSE

RICA 32-36

RICA 37-39

Autorità territoriali sono tutti gli enti collettivi che esercitan funzioni di cgoverno su un certo territorio (Stati, Regioni, Cantoni, etc.)

Sono considerati autori di: costituzioni, codici, leggi, atti di governo, regolamenti, trattati e convegni internazionali

Le collettività religiose hanno la responsabilità di quelle opere in cui si esprime, si documenta, si regolamenta la loro attività

oppure

di quelle opere in cui espressamente e formalmente si manifesti il loro pensiero collettivo e/o che rappresentino il risultato della loro attività intellettuale.


Autorità Politico-Territoriali e Collettività religiose

hanno la responsabilità collettiva delle loro pubblicazioni

QUANDO:

Si tratti di pubblicazioni che per loro natura siano espressione dell'attività dell'ente e che servano all'esplicazione di questa attività

Rientrano in questa categoria tutte le pubblicazioni ufficiali come i testi delle costituzioni, dei regolameni e simili ma anche i testi di dottrina, catechismi e liturgie che sono alla base di ogni attività tipica delle collettività religiose

Si tratti di pubblicazioni in cui sia evidente in modo formale che l'opera è espressione del pensiero collettivo dell'ente o rappresenti il risultato della sua attività di carattere intellettuale

Rientrano in questa categoria le opere che sono frutto di studio e di ricerca, ad esempio indagini statistiche, risultati di lavori di commissioni, etc. che possono essere prodotte sia da organi dello stato o da enti locali che da collettività religiose




AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALI E COLLETTIVITA' RELIGIOSE

AUTORITA'

POLITICO-TERRITORIALI

COLLETTIVITA' RELIGIOSE

RICA 32-36

RICA 37-39

Autorità territoriali sono tutti gli enti collettivi che esercitano funzioni di cgoverno su un certo territorio (Stati, Regioni, Cantoni, etc.)

Sono considerati autori di: costituzioni, codici, leggi, atti di governo, regolamenti, trattati e convegni internazionali

Le collettività religiose hanno la responsabilità di quelle opere in cui si esprime, si documenta, si regolamenta la loro attività

oppure

di quelle opere in cui espressamente e formalmente si manifesti il loro pensiero collettivo e/o che rappresentino il risultato della loro attività intellettuale.


Autorità Politico-Territoriali e Collettività religiose

hanno la responsabilità collettiva delle loro pubblicazioni

QUANDO:

Si tratti di pubblicazioni che per loro natura siano espressione dell'attività dell'ente e che servano all'esplicazione di questa attività

Rientrano in questa categoria tutte le pubblicazioni ufficiali come i testi delle costituzioni, dei regolameni e simili ma anche i testi di dottrina, catechismi e liturgie che sono alla base di ogni attività tipica delle collettività religiose

Si tratti di pubblicazioni in cui sia evidente in modo formale che l'opera è espressione del pensiero collettivo dell'ente o rappresenti il risultato della sua attività di carattere intellettuale

Rientrano in questa categoria le opere che sono frutto di studio e di ricerca, ad esempio indagini statistiche, risultati di lavori di commissioni, etc. che possono essere prodotte sia da organi dello stato o da enti locali che da collettività religiose

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